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Lo Studio

 

Fondato nel 1982 dal dott. Maurizio Banfi, lo Studio è sito nel centro storico di Padova, in via degli Zabarella 95, e fornisce consulenza attinente qualsiasi aspetto della medicina legale e delle assicurazioni, oltre che assistenza e consulenza legale stante l'avvio della collaborazione professionale con l'avv. Federica Banfi, specializzata in infortunistica, diritto del lavoro e privacy, e con l'avv. Alessandra Magosso, specializzata nell'ambito della responsabilità medica.

Servizi

 

Relativamente al ramo della medicina legale, lo Studio presta attività di consulenza in ambito civile, penale, assicurativo e previdenziale, nonché in ambito di medicina del lavoro per le assicurazioni. 

In ordine all'attività di assistenza e consulenza legale, lo Studio offre le proprie competenze, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente nei settori della responsabilità medica, dell'infortunistica e delle assicurazioni, del diritto del lavoro e previdenziale e della privacy.

Contatti

Studio Medico Legale Banfi

via degli Zabarella 95

35121 Padova

tel. 049/661603 - fax 049/661608

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EMAIL

segreteria@smlbanfi.it

Attività

News e pubblicazioni

Attività


Medicina legale e delle      assicurazioni 

 

Assistenza e consulenza legale:

- responsabilità medica;

- infortunistica e assicurazioni;

- diritto del lavoro e previdenziale;

- privacy.

 

 

INL: AMMESSO IL VIDEO CONTROLLO DEL LAVORATORE

Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni circa l’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

Nello specifico, l’Ispettorato ha chiarito che sono sempre ammessi i dispositivi collegati ad impianti di antifurto a tutela del patrimonio aziendale.

Per quel che riguarda, invece, l'inquadramento diretto del lavoratore, lo stesso dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità̀; tuttavia, sussistendo ragioni giustificatrici del controllo, quali ad esempio la tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”, viene concesso al datore di inquadrare direttamente l’operatore, senza particolari limiti quali, ad esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.

 

IL PERIODO DI COMPORTO

La Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2004, n. 21385 e Cass. 24 novembre 2016, n. 24027) si è espressa ripetutamente ed univocamente, sancendo che ai fini della determinazione del numero di giorni di assenza per malattia devono essere conteggiati - in mancanza di prova contraria, gravante sul lavoratore, necessaria a superare la continuità degli eventi morbosi, desumibile dal fatto di essere gli stessi preceduti e seguiti da giornate di assenza per malattia - anche i giorni non lavorativi o non lavorati che cadono nel periodo di assenza, quali i sabati e le domeniche, ancorchè non coperti da certificazione, le festività infrasettimanali,…

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