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L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO FORNERO: L’IDENTITÀ DEI “FATTI COSTITUTIVI” SECONDO LA GIURISPRUDE

  • Immagine del redattore: Federica Banfi
    Federica Banfi
  • 1 giu 2016
  • Tempo di lettura: 5 min

Come noto, il rito Fornero, ex art. 1, comma 47 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92, è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro ricadenti entro l’area della tutela reale, la cui verifica - oggi, come anche prima delle Riforma Fornero - è rimessa alla sussistenza di determinati requisiti dimensionali. Più precisamente, rientra nell’ambito della tutela reale (e, dunque, nei suoi confronti potrà trovare applicazione il rito Fornero) il datore di lavoro che “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo”. Rileva altresì ricordare che il peculiare procedimento in esame è applicabile alle controversie instaurate successivamente al 18 luglio 2012, ed aventi ad oggetto l’impugnazione del licenziamento da parte dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 anche qualora, oltre alle questioni attinenti al recesso, debbano essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Sul punto, la giurisprudenza ha peraltro precisato che col ricorso introduttivo non possono essere proposte domande diverse da quelle aventi ad oggetto l’impugnazione del licenziamento - o le eventuali questioni relative alla qualificazione del rapporto -, salvo che siano fondate su identici fatti costitutivi (Trib. Milano, ordinanza 2 ottobre 2012; Trib. Mlano, ordinanza 22 ottobre 2012). Tanto premesso, merita particolare attenzione considerare la posizione dei Giudici di legittimità circa le ipotesi in cui il lavoratore deduca, oltre all’illegittimità del licenziamento, un collegamento societario tra più ditte, in modo da individuare un unico datore di lavoro, al fine di provare la sussistenza del limite dimensionale di quindici dipendenti, per poter giustificare, in definitiva, il ricorso al peculiare rito in oggetto e la correlata tutela reintegratoria invocata. Orbene, un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che la predetta scelta strategica violerebbe la normativa afferente le ipotesi di applicabilità del Rito Fornero, posto che consentirebbe di introdurre un vero e proprio distinto giudizio parallelo di accertamento in ordine all’unicità del gruppo societario e, dunque, di proporre una domanda fondata su fatti diversi rispetto a quelli posti alla base dell’impugnazione del licenziamento. In particolare, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Giudice Unico: dott. Tullio Perillo), in un caso in cui era stata dedotta in via incidentale l’asserita unicità del gruppo societario ai fini della dimostrazione del requisito dimensionale cui è subordinata l’applicabilità della tutela reale, con ordinanza del 21 novembre 2012, ha statuito che “Tanto detto e per quanto di interesse deve rilevarsi come nel presente giudizio parte ricorrente non ha nemmeno allegato che il proprio datore di lavoro ....... SRL abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati tale da giustificare l’applicazione dell’art. 18 St. Lav. (…) Non si può non convenire con parte convenuta che tali domande debbano ritenersi improponibili in relazione al rito instaurato. Difatti, come noto, la L. 92/2012 ha introdotto sostanzialmente un nuovo rito che trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (comma 47). Il successivo comma 48, per quanto di interesse, prevede che con il ricorso introduttivo del giudizio non possano essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costituivi. Nel caso di specie rilevato che, come pacifico in causa, il datore di lavoro della ricorrente non si trova nelle condizioni di cui all’art. 18 St. Lav., per quanto riguarda il numero dei dipendenti addetti presso la sede di Milano e comunque a livello nazionale (circostanza nemmeno allegata dalla parte ricorrente), risulta del tutto evidente l’estraneità del presente giudizio al nuovo rito (…) Del pari deve escludersi che l’accertamento incidentale richiesto si caratterizzi per essere una domanda “fondata sugli identici fatti costitutivi” del licenziamento; ciò anche per quanto concerne la richiesta di accertamento dell’unicità del gruppo costituito, a dire della difesa di parte ricorrente, da .......... SRL e ........ SRL, trattandosi di circostanza estranea ai casi previsti dalla normativa in commento per cui è consentito l’ingresso di domande non strettamente connesse con il licenziamento. Deve del pari escludersi la conversione del rito, non prevista dalla L. n. 92/2012, cosi come la domanda subordinata di parte ricorrente volta all’accertamento della illegittimità del licenziamento con l’applicazione della tutela obbligatoria, dal momento che la riforma introdotta dalla L. n. 92/2012 è fin troppo chiara nell’escludere che il nuovo rito possa trovare applicazione in ipotesi differenti da fattispecie in cui trovi applicazione la tutela reale. Deve quindi concludersi per l’improponibilità del ricorso di parte ricorrente introdotto nelle forme del nuovo rito. Il ricorso va dichiarato improponibile”. Ed ancora, sempre nello stesso senso, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (Giudice Unico: dott. Maria Gabriella Mennuni), con ordinanza del 21 novembre 2012, ha sancito che “Del pari deve escludersi che l’accertamento incidentale richiesto si caratterizzi per essere una domanda fondata sugli identici fatti costitutivi del licenziamento e ciò con particolare riguardo alla richiesta di accertamento della unicità del gruppo, trattandosi di circostanza estranea ai casi previsti dalla normativa in commento per cui non è consentito l’ingresso di domande non strettamente connesse con il licenziamento. Deve quindi concludersi per l’improponibilità del ricorso introdotto nelle forme del nuovo rito”. Diversamente, un secondo orientamento ritiene che le domande di accertamento dell’unicità del gruppo societario, nonché di accertamento della tipologia di rapporto instaurato coi lavoratori, finalizzate a dimostrare il superamento del requisito dimensionale previsto dall’art. 18, comma 8, Stat. Lav., siano procedibili ai sensi dell’art. 1, comma 47 e ss. della legge 28 giugno 2012, n. 92, atteso che il predetto requisito rileva alla stregua di questione giuridica presupposta determinante ai fini dell’applicazione delle tutele previste dalla legge in ipotesi di licenziamento nullo, illegittimo o inefficace (cfr. ordinanza del Tribunale di Padova 30 maggio 2016, Giudice Unico: dott. Francesco Perrone). In forza del suesposto principio, con la predetta ordinanza, il Giudicante statuiva la procedibilità del ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92, rigettando tuttavia le domande volte all’applicazione della tutela reale, posto che il lavoratore - su cui incombe l’onere - non era riuscito, nel corso del giudizio, a provare la sussistenza del requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma 8 Stat. Lav.; nello specifico, i relativi capitoli istruttori erano, ad avviso del Giudice, irrilevanti, ovvero formulati in modo generico e valutativo. Conformemente alle summenzionate pronunce del Tribunale di Milano, il dott. Perrone, nella medesima ordinanza, rigettava altresì la domanda subordinata volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento con conseguente richiesta di applicazione della tutela obbligatoria, trattandosi di domanda fondata su fatti costitutivi diversi rispetto a quelli posti alla base della domanda principale (con specifico riferimento al numero dei dipendenti e alla natura delle imprese datrici). Al riguardo, si rileva che il Giudicante ha motivato la sua decisione riferendosi ad una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 10 agosto 2015, n. 16662) - che ha ripreso i principi già sanciti dal Tribunale di Milano - secondo cui, in caso di domanda di reintegra avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012, n. 92, il cumulo di domande diverse è ammesso solo se basate su fatti costitutivi identici a quelli fondanti la richiesta di tutela reale, rispondendo la ratio della norma all’esigenza di assicurare una tutela reintegratoria sollecita e di evitare un ampliamento dell’ambito di applicazione del rito speciale, suscettibile di ricadute sulla qualità della risposta giudiziaria.


 
 
 

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