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SULL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO DI S.A.S.

  • Immagine del redattore: Federica Banfi
    Federica Banfi
  • 27 feb 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Con sentenza 26 febbraio 2016, n. 3835, la Suprema Corte ha sancito che, affinchè sorga l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1966, n. 662, ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione dell’attività societaria.

Invero, ad avviso degli Ermellini, affinchè sorga il predetto obbligo deve sussistere l’ulteriore condizione di cui alla lettera c) della su citata legge, ovvero la partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Infatti, secondo l’integerrimo ragionamento logico seguito dal Supremo Collegio, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente il regime della responsabilità illimitata del socio per l’insorgere dell’obbligo d’iscrizione, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario è tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale, e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

Inoltre, nella sentenza in esame viene altresì precisato che il requisito dell’abitualità e prevalenza non può necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, i due piani del funzionamento della società - con i connessi poteri di amministrazione - e della gestione dell’attività commerciale vanno tenuti distinti, posto che quest’ultima ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

La pronuncia de quo giunge a conclusioni diverse rispetto ad altri precedenti di legittimità relativi alla stessa questione; ciò nonostante, non si può ritenere sussistente un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Infatti, in base a detti precedenti, il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, esercita necessariamente attività commerciale in modo abituale e prevalente.

Tuttavia, tali pronunce afferiscono a fattispecie nelle quali il giudice di merito aveva accertato che l’attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa, ed essendo la società priva di dipendenti e,o collaboratori.

Nella fattispecie oggetto della sentenza su analizzata, diversamente, il socio accomandatario non era mai stato coinvolto nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, posto che l’attività aziendale era gestita esclusivamente da terzi - che a fronte della loro prestazione ricevevano il relativo compenso - e che quest’ultimo esercitava una diversa attività che gli occupava la maggior parte del tempo giornaliero.

Per quanto considerato, l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio accomandatario di società in accomandita semplice insorge esclusivamente qualora quest’ultimo svolga la sua attività all’interno della società in modo abituale e prevalente, circostanza da accertarsi nel caso concreto.


 
 
 

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