SULL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI PER IL SOCIO ACCOMANDATARIO DI S.A.S.
- Federica Banfi
- 9 mar 2017
- Tempo di lettura: 1 min

Con dispositivo del 2 marzo 2017, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Padova aveva accolto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito dell'Inps presentato da un socio accomandatario di s.a.s., stante l'insussistenza del requisito dell'abitualità e prevalenza, presupposto per l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Nel confermare la predetta statuizione del Tribunale, la Corte d'Appello ha disatteso il precedente orientamento consolidatosi in seno alla stessa Corte, e conforme al dettato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19 gennaio 2010, n. 845), in base al quale il socio accomandatario di s.a.s. sarebbe l'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, e dovrebbe dunque ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con conseguente obbligo d'iscrizione nella Gestione Commercianti.
Del resto, la circostanza che la Corte d'Appello veneziana si sia discostata dai suoi precedenti non sorprende: infatti, la Suprema Corte, con sentenza 26 febbraio 2016, n. 3835, disattendendo il precedente orientamento di legittimità, ha sancito che affinchè sorga l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Commercianti per il socio accomandatario di una società in accomandita semplice non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1966, n. 662, ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione dell’attività societaria, dovendo sussistere l’ulteriore condizione di cui alla lettera c) della su citata legge, ovvero la partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, da accertarsi nel caso concreto.
La Corte d'Appello, dunque, ha sposato pienamente l'evoluzione giurisprudenziale concretizzatasi in seno alla Suprema Corte, correlativamente discostandosi dai suoi precedenti sul punto.










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